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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

Tenuto conto delle seguenti disposizioni normative:

 

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”

Legge 5 febbraio 1992, n. 104Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

Legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005”, e in particolare l’articolo 12;

Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

 

Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;

Circolare MIUR prot. n. 1865 del 10/10/2017 Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione;

Decreto del Ministro dell’Istruzione 22 giugno 2020, n. 35 recante “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”;

O.M del Ministero dell’Istruzione prot. N. 64 del 14 marzo 2022.

 

DISPONE

Art. 1 - Ammissione esame di Stato

In sede di scrutinio finale l’ammissione all’esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di istruzione è disposta in via generale, per gli alunni che:

– hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve eventuali deroghe deliberate al fine di tener conto di specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica, come da O.M. n.52/202.

– Non siano incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

 

Art. 2 - Lo svolgimento delle prove

Lo svolgimento delle prove INVALSI non costituisce requisito di ammissione.

In sede di scrutinio finale viene attribuito un voto di ammissione, espresso in decimi, per gli alunni ammessi all’esame di stato sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità inseriti nel PTOF.

Il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

 

 

Art. 3 - Modalità di svolgimento

Sono previste due prove scritte, una di Italiano e una sulle competenze logico-matematiche. Non sono previste prove scritte sulle lingue straniere.

Seguirà un colloquio volto a verificare anche le competenze per la lingua inglese, per la seconda lingua comunitaria e l’Educazione civica. Solo nella prova orale, per i candidati che non possono lasciare il proprio domicilio (condizione che andrà documentata), è prevista la possibilità della videoconferenza.

Nel corso della prova orale della durata di 30’circa, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, viene accertata l’acquisizione degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe.

 

Art. 4 - Alunni con bisogni educativi speciali

Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, le prove la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione in corso d’anno.

 

Art. 5 - Periodo di svolgimento

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il 13 e il 23 giugno, secondo il seguente calendario:

  • 13 giugno 8:30: prova scritta di italiano (durata: 4h) – Sede De Curtis
  • 14 giugno 8:30: prova scritta di matematica (durata :3h) – Sede De Curtis
  • 16 e 17 giugno: colloqui 3^A ore 8:30-14:30 – Sede Serao
  • 20 e 21 giugno: colloqui 3^B ore 8:30-14:30 – Sede Serao
  • 22 e 23 giugno: colloqui 3^D ore 8:30-14:30 – Sede Serao

Ciascun colloquio avverrà in circa 30 minuti per cui è necessario tener presente l’ordine alfabetico dei candidati così come riportato sul registro di classe. L’elenco completo di cognome e nome sarà pubblicato nelle aree riservate di ciascuna classroom nel pomeriggio di martedì 14/06/2022 a cura dei coordinatori di classe.

Alla prova orale, oltre al candidato, potrà essere presente una sola persona.

A tutti è fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica. Soltanto il candidato potrà abbassare la mascherina nel corso del colloquio, mantenendo comunque una distanza di almeno due metri dalla commissione.

 

Art. 6 – Riunioni plenarie e sede di svolgimento dei lavori delle sottocommissioni d’esame

La commissione effettuerà la riunione preliminare plenaria in data 10 giugno 2022 al termine degli scrutini finali Alla riunione devono essere presenti tutti i docenti in servizio nella scuola secondaria di primo grado, anche non facenti parte della commissione d’esame. Da lunedì 13 giugno 2022 la commissione, articolata in sottocommissioni, opererà in presenza per tutte le operazioni d’esame secondo il protocollo di sicurezza.

La riunione di ratifica finale delle deliberazioni delle sottocommissioni, alla quale parteciperanno unicamente i componenti della commissione, concluderà tutte le operazioni d’esame. Tale riunione è fissata in data 23 giugno 2022 al termine dell’ultimo scrutinio d’esame.

 

Art. 7 - Modalità di attribuzione del voto finale

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del DM 741/2017[1]. L’esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame.

La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame e, in sede di riunione preliminare saranno adottate dalla commissione apposite griglie di valutazione.

La valutazione finale valida ai fini dell’esame conclusivo del primo ciclo espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, tenuto conto del percorso scolastico del triennio.

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito (inclusa la lode) sarà pubblicata solo e unicamente nell’area riservata del Registro Elettronico, cui accedono gli alunni della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “esame non superato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

 

Art. 8 - Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze descrive il progressivo sviluppo dei livelli di competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l’intero processo di insegnamento – apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto Ministeriale n. 742/2017.

È adottato il modello nazionale predisposto dal Ministro dell’Istruzione.

Per gli alunni che hanno partecipato alle Prove INVALSI la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 742/2017.

 

Art. 10 - Eventuale effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza

1. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell’ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l’eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.

2. Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all’articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.

3. Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

               

                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                                                        Giuliano Mango



[1] - Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

 - Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.