VISTO il DPCM 2 marzo 2021, che al capo V “Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa” dispone, in particolare con l’art. 43 “1. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020”;
VISTO l’art. 1 dell’Ordinanza 5 marzo 2021 del Ministero della Salute “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella regione Campania”, che con effetto dal giorno 8 marzo 2021 dispone “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alla regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021”;
VISTO l’art. 1 dell’Ordinanza 19 marzo 2021 del Ministero della Salute “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania. (21A01799)”, che con effetto dal giorno 22 marzo 2021 dispone “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure piu' restrittive gia' adottate, per la Regione Campania, l'ordinanza del Ministro della salute 5 marzo 2021, citata in premessa, e' rinnovata per ulteriori quindici giorni. ”;
VISTA altresì la deliberazione della regione Campania n. 458/2020 con la quale è approvato, con parziale modifica della deliberazione della regione Campania n. 373/2020, il calendario scolastico regionale per l'a.s. 2020/21;
SI DISPONE
1) l’ordinaria prosecuzione delle attività amministrative nel rispetto delle norme anticontagio;
2) la sospensione delle attività educative in presenza per la scuola dell’infanzia fino al 31 marzo p.v.;
3) la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria e secondaria di primo grado fino al 31 marzo p.v.;
4) le lezioni proseguiranno in modalità Didattica a Distanza (DaD) con la medesima organizzazione ed i medesimi orari attualmente in vigore;
5) le lezioni proseguiranno in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali le cui famiglie ne abbiano fatto richiesta;
6) la sospensione di tutte le attività didattiche da giovedì 1° aprile 2021 al giorno 6 aprile 2021.
Salvo ulteriori proroghe delle misure in premessa, le attività didattiche in presenza riprenderanno da mercoledì 7 aprile 2021.
I genitori degli alunni che frequenteranno le attività in presenza sono obbligatoriamente tenuti a:
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valutare con estremo rigore le condizioni di salute del proprio figlio e dei suoi contatti stretti prima di mandarlo a scuola, a tutela di tutto il personale. In caso di omissioni sono previste sanzioni penali
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avvisare entro le ore 8.05 per l’eventuale assenza del figlio, al fine di prevenire inutile mobilità dei docenti.
E’ disposta l’obbligatorietà per tutti, alunni e personale, dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) durante le attività in presenza salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina (da certificare a cura del medico).