Lunedì, 12 Giugno 2017 19:14

D.L. 7 giugno 2017 n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

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Com’è noto, in data 7 giugno 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.130, il Decreto Legge n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

                Il Decreto, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, rende obbligatorie e gratuite, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, le seguenti vaccinazioni:

a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
g) anti-meningococcica B;
h) anti-meningococcica C;
i) anti-morbillo;
l) anti-rosolia;
m) anti-parotite;
n) anti-varicella.

In particolare:

- per i nati dal 2001 al 2004: vi è l'obbligo di effettuare, ove non siano già state somministrate, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite), l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-Haemophilus influenzae tipo b, che sono vaccinazioni raccomandate dal Calendario vaccinale di cui al D.M. 7 aprile 1999 "Nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'età evolutiva" e dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000 (Accordo Stato-regioni del 18 giugno 1999 - G.U. Serie Generale n. 176 del 29-7-1999 - suppl. n. 144);

- per i nati dal 2005 al 2011: vi è l'obbligo di attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005-2007 (Accordo Stato-regioni del 3 marzo 2005 - G.U. Serie Generale n. 86 del 14 aprile 2005, suppl. n. 63), che prevede, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-Haemophilus influenzae tipo b;

- i nati dal 2012 al 2016: dovranno attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014 (Intesa Stato-regioni del 22 febbraio 2012 - G.U. Serie Generale n. 60 del 12 marzo 2012, suppl. n. 47), e, quindi, effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse, l'anti-Haemophilus influenzae tipo b e l'anti-meningococcica C;

- i nati dal 2017 in poi: dal momento che il 19 gennaio 2017 è stato approvato, con Intesa in Conferenza Stato-Regioni il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (G.U. Serie Generale n. 41 del 18 febbraio 2017), dovranno rispettare il Calendario vaccinale in esso incluso; quindi, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, bisognerà effettuare l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse, l'anti-Haemophilus influenzae tipo b, l'anti-meningococcica C, l'anti-meningococcica B e l'anti-varicella.

Lo schema sintetico degli obblighi vaccinali, in relazione all'anno di nascita è riportato in allegato.

Le vaccinazioni per le quali è introdotto l'obbligo sono gratuite in quanto già incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Infine, si precisa che l'obbligo vaccinale riguarda altresì i minori stranieri non accompagnati, vale a dire i minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione Europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili (cfr. articolo 2 della legge 17 aprile 2017, n. 47); per essi è infatti prevista l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno.

                Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione i minori che risultino immunizzati per aver contratto malattia naturale. Tale circostanza dovrà essere certificata dal medico curante.

                Il Decreto Legge prevede inoltre specifiche sanzioni pecuniarie a carico dei genitori che non osservino l’obbligo vaccinale. Tali sanzioni sono comprese tra € 500,oo ed €7500,oo e non verranno applicate a coloro che, a seguito di contestazione da parte della ASL competente, provvedano a far vaccinare i loro figli nei termini da questa fissati. Il mancato adempimento entro tali termini, oltre che sanzionato, verrà segnalato dalla ASL alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

                In particolare l’art. 3 del Decreto Legge prevede l’obbligo, per le Istituzioni Scolastiche, di richiedere ai genitori o a chi ne fa le veci idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie all’atto dell’iscrizione, ovvero l’esonero, l’omissione, il differimento o la prenotazione delle stesse. Tale documentazione può essere sostituita all’atto dell’iscrizione da idonea dichiarazione resa ai sensi del DPR 445 del 2000 ma va comunque presentata in originale entro il 10 luglio di ogni anno. Per la scuola dell’infanzia tale documentazione costituisce requisito di accesso, a differenza di quanto accade per i successivi gradi scolastici. La scuola è comunque tenuta a segnalare alla ASL di competenza la mancata presentazione della documentazione di cui sopra.

                Per l’anno scolastico 2017/18 la documentazione comprovante le avvenute vaccinazioni obbligatorie dev’essere esibita alla segreteria scolastica entro il 10 settembre 2017 o, nel caso temporaneamente sostituita da dichiarazione ai sensi del DPR 445 del 2000, entro il 10 marzo 2018.

                Si richiede pertanto ai Sigg. Genitori, qualora non vi avessero già provveduto, di adempiere alle prescrizioni di cui al Decreto Legge 7 giugno 2017 n.73 ed a consegnare presso lo sportello di segreteria la documentazione di cui sopra entro i termini fissati.