Si comunica al personale in indirizzo che il MIUR, con nota prot. 0050436 del 23 u.s. ha impartito le indicazioni operative relative all’oggetto.
Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2018 (collocamento d’ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2018 in virtù della disposizione prevista dall’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2018, senza operare alcun arrotondamento.
Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.
Nel rimandare alla nota allegata ogni approfondimento circa i requisiti da possedere per l’inoltro dell’istanza di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie, si ricorda che tali istanze devono essere presentate tramite il sistema POLIS-Istanze On Line improrogabilmente entro il 20 dicembre 2017.